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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LE ATTIVITA' CINOFILE
Art. 19
Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia
Le funzioni amministrative concernenti la delimitazione di zone per l'addestramento e le prove dei cani da caccia sui terreni non sottoposti ai vincoli previsti dall'art. 2 della presente legge e non destinati prevalentemente a colture specializzate ed intensive, sono delegate alle provincie o al comitato circondariale di Rimini. La delimitazione delle zone di cui sopra è disposta su richiesta delle associazioni cinofile e venatorie. Il richiedente deve proporre contestualmente alla domanda il regolamento di esercizio contenente le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati, delle colture agricole ed il programma minimo di ripopolamento.
L'ente delegato approva le condizioni d' accesso e le eventuali variazioni.
Quando la zona è autorizzata per una durata superiore all'annuale periodo di caccia chiusa, nella zona stessa è vietato l'esercizio venatorio per tutta la stagione venatoria.
Il divieto può essere limitato alla caccia della selvaggina stanziale e alla caccia vagante o da appostamento temporaneo della selvaggina migratoria.
E' consentito l'esercizio venatorio da appostamenti fissi limitatamente a quelli preesistenti.
L'estensione delle zone sopraddette non può superare tremila ettari per ogni provincia.
Al fine di costituire un centro per le attività cinofile di particolare interesse tecnico e di rilievo economico per le località interessate, può essere istituita dall'ente delegato una zona per l'addestramento e la qualificazione dei cani da caccia oltre i limiti di superficie di cui al precedente comma, comunque non oltre i 5.000 ha.
L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari, ottenuto preventivamente e per iscritto a cura dei richiedenti.
Il titolare della concessione risponde a norma di legge per gli eventuali danni provocati alle persone, alle colture agricole ed alla fauna selvatica.
Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche recanti la scritta: " Zona addestramento cani. Autorizzazione ai sensi di legge".
La gestione delle zone di addestramento è affidata alle associazioni cinofile e venatorie intestatarie della concessione.
Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione delle zone di addestramento cani da caccia possono comportare la revoca della autorizzazione.
Tutti i cacciatori ed i cinofili possono accedere alle zone di addestramento a parità di condizioni e senza obbligo associativo.
Possono essere destinati a zone di addestramento per cani da caccia i territori già compresi nelle riserve di caccia che cessano l'attività.
Nelle zone di addestramento per cani da caccia possono essere eseguite gare di caccia pratica, esclusi i mesi dal 1 aprile al 15 giugno, con il consenso di tutti i proprietari territorialmente interessati.
Art. 20
Campi di addestramento cani
Le associazioni venatorie e cinofile che abbiano la disponibilità di terreni possono venire autorizzate a gestire, sugli stessi, campi per l'addestramento di cani da caccia in periodi di caccia chiusa. Alla domanda il richiedente deve allegare la proposta di regolamento di gestione.
L'ente delegato approva le condizioni d' accesso e le eventuali variazioni.
Il provvedimento di autorizzazione può consentire che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.
L'area occupata non può avere dimensioni superiori a 15 ettari.
Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell'autorizzazione.
I campi sopraddetti dovranno essere delimitati con tabelle bianche collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la dicitura: " Campo di addestramento cani - autorizzato ai sensi di legge".
I campi istituiti su terreni di proprietà degli enti pubblici sono aperti a tutti i cacciatori a parità di condizione e senza obbligo associativo.
Art. 21
Prove di qualificazione per cani da caccia
Nelle zone di ripopolamento e cattura, l'ente locale delegato può autorizzare gare per cani iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI e che abbiano sostenuto prove di qualificazione in manifestazioni cinofile, alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo scritto dei conduttori dei fondi direttamente interessati;
b) richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e sentito il parere della commissione di gestione competente;
c) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole.
Sono fatti salvi i limiti temporali disposti dall'ultimo comma dell'articolo 19.
Nei terreni non compresi in ambiti territoriali protetti le gare possono essere consentite anche per i cani non iscritti.
Il richiedente le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, contestualmente alla presentazione delle domande deve proporre il regolamento d' esercizio.
Le gare di cani non possono essere autorizzate nei periodi in cui i nidi, le cove, i nuovi nati di selvaggina vengono danneggiati.
La gestione della gara è affidata ai richiedenti. Gli eventuali danni provocati alle colture agricole sono a carico dei concessionari dell'autorizzazione.
L'accesso dei partecipanti è prestabilito con il regolamento della prova.

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