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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA CACCIA
Art. 22
Territori per la gestione sociale della caccia (Territori gsc)
Per il conseguimento dei fini della programmazione regionale l'ente locale delegato promuove la partecipazione dei cacciatori ed a norma del 2 comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 Sito esterno, sentite le associazioni venatorie e dei proprietari e conduttori agricoli, può delimitare " territori regionali per la gestione sociale della caccia" ( gsc) aperti ai cacciatori che siano titolari del tesserino di accesso.
L'estensione complessiva dei territori sopraddetti non deve superare di norma il 30% della superficie agricolo - forestale di ciascuna provincia, ed è rapportata di massima al numero di aderenti alla gestione sociale.
Le funzioni amministrative concernenti la delimitazione, la modifica, la revoca dei territori gsc sono delegate alle provincie e al circondario di Rimini.
I territori per la gestione sociale della caccia vengono delimitati, modificati o revocati almeno 90 giorni prima dell' nizio della stagione venatoria.
Art. 23
Delimitazione dei territori per la gestione sociale della caccia
Il territorio gsc viene indicato a cura dell'organismo di gestione con tabelle di colore arancione recanti la scritta: " Territorio per la gestione sociale della caccia - Autorizzazione ai sensi di legge". Le tabelle sono esenti da tasse e soprattasse regionali.
I territori debbono essere delimitati di norma su corsi d' acqua, crinali od importanti opere, come strade, canali e ferrovie, per facilitare ai cacciatori l'individuazione dei confini e rendere agevole la vigilanza.
Nel provvedimento devono essere indicati: la denominazione del territorio, la superficie, i confini, la data entro cui deve essere costituito il comitato di gestione di cui al successivo art. 33.
Ogni territorio gsc di norma non può avere una estensione superiore a 10.000 ettari nè inferiore a 1.000 ettari.
Ogni territorio gsc non può essere delimitato a meno di un chilometro da altro preesistente.
Art. 24
Modalità di gestione organizzativa
La Regione regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori ai territori gsc al fine di ottenere:
- una presenza globalmente equilibrata dei cacciatori sul complesso dei terreni compresi nei territori gsc;
- ripopolamenti omogenei e rapportati alle condizioni dell'ambiente secondo gli orientamenti del successivo art. 43;
- la vigilanza venatoria e la tutela delle colture agricole rispondenti alle esigenze locali, attraverso un adeguato utilizzo dei contributi finanziari richiesti ai cacciatori aderenti.
Art. 25
Modalità di accesso dei cacciatori nei territori gsc.
Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 24 l'accesso dei cacciatori nei territori gsc deve avvenire tenendo conto:
- del rapporto cacciatori - territorio;
- delle caratteristiche dell'ambiente naturale e delle produzioni agricole nel territorio gsc;
- del diritto che ogni cacciatore ha di esercitare la caccia nei territori gsc, a parità di condizioni.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare gli organismi dei territori gsc ad esigere un contributo finanziario a copertura delle spese di gestione. Le prestazioni eseguite dai cacciatori aderenti a noma del precedente art. 17 possono essere rimborsate.
Art. 26
Modalità per la gestione dei territori gsc.
La Regione, con apposito regolamento, stabilisce i modi di gestione economica e tecnica dei territori gsc.
L'importo complessivo della spesa per il personale fisso di vigilanza nonchè per il personale e per il funzionamento amministrativo degli organismi di gestione dei territori gsc non deve superare il 50% delle spese annualmente effettuate in ciascuna provincia.
Le prestazioni dei componenti dei comitati di coordinamento e di gestione sono gratuite. Ad essi possono essere rimborsate le spese vive sostenute per partecipare alle riunioni o per svolgere incarichi ricevuti. Non possono far parte dei comitati di coordinamento regionale, provinciale e di territorio, e qualora ne facessero parte decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 8 - III comma della presente legge.
La gestione dei territori gsc istituiti nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratrici può prevedere forme di caccia speciali aperte a tutti gli aderenti e a parità di condizioni.
La gestione dei territori gsc può altresì prevedere, nei limiti della legislazione vigente, forme di caccia a pagamento a selvaggina stanziale secondo le modalità approvate dal comitato di coordinamento regionale di cui al successivo art. 27, da effettuarsi su una superficie massima di ettari 2.000 per ogni provincia e per il circondario di Rimini.
I danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole dei territori gsc sono a carico delle rispettive gestioni.
Art. 27
Coordinamento regionale dei territori gsc.
Il comitato regionale di coordinamento nei territori gsc è nominato dalla giunta regionale ed è costituito:
a) da un rappresentante per ogni comitato di coordinamento delle provincie e del circondario di Rimini;
b) da dodici rappresentanti designati dalle associazioni venatorie in rapporto al numero degli associati, garantendo la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute;
c) da un rappresentante dei naturalisti designato da Federnatura;
d) da quattro rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi designati dalle associazioni regionali più rappresentative;
e) da tre esperti nominati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
Il comitato è nominato entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.
Trascorso tale termine, il comitato è nominato sulla base delle designazioni pervenute secondo le indicazioni dell'art. 8 - commi V e VI.
Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati.
Il comitato può nominare un ufficio di presidenza con compiti esecutivi, prevedendo la presenza di membri di cui alle lettere a), b) e d) del comma I del presente articolo.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di uno dei candidati di coordinamento provinciali o di tre componenti o del presidente della Regione.
Il comitato regionale di coordinamento rimane in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.
Art. 28
Esercizio finanziario e previsione della spesa
L'esercizio finanziario decorre dall'1 agosto di ciascun anno e ha termine il 31 luglio dell'anno successivo.
Il bilancio di previsione del comitato di coordinamento regionale viene trasmesso alla giunta regionale entro il 1 giugno, che l'approva sentita la commissione consiliare competente. Ad esso devono essere allegati i bilanci di previsione dei comitati di coordinamento provinciali e del circondario di Rimini.
Il bilancio del comitato di coordinamento regionale deve indicare anche le previsioni di spesa per il proprio funzionamento, per il coordinamento tecnico, per l'informazione e la educazione sportiva dei cacciatori.
Dette spese non possono superare il 10% dell'introito derivante dagli eventuali contributi dei cacciatori di cui al precedente art. 25 - ultimo comma. Il rimanente viene destinato alle attività di competenza dei comitati di coordinamento provinciali e del circondario di Rimini.
La gestione dei fondi a disposizione dei comitati di coordinamento provinciale e del circondario di Rimini avviene secondo gli indirizzi programmatici espressi dal comitati di coordinamento regionale.
Il bilancio dei comitati provinciali o del circondario di Rimini deve essere trasmesso al comitato di coordinamento regionale entro il 1 maggio e specificatamente indicare le previsioni di spesa per il funzionamento amministrativo e tecnico, per la vigilanza con personale dipendente e volontario, per il ripopolamento - con l'indicazione delle immissioni preventivate - nonchè per l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle colture agricole nei territori gsc.
I comitati di coordinamento regionale, provinciali e del circondario di Rimini sono autorizzati ad effettuare le spese nei limiti dei finanziamenti loro attribuiti.
Art. 29
Rendiconto delle spese
Entro il primo novembre di ogni anno il comitato di coordinamento regionale presenta alla giunta regionale il proprio bilancio consuntivo, allegando i bilanci consuntivi dei comitati provinciali di coordinamento e del circondario di Rimini.
I comitati provinciali e del circondario di Rimini devono presentare entro il primo ottobre i propri bilanci consuntivi al comitato di coordinamento regionale.
Il controllo dei bilanci di cui al precedente comma viene delegato alle province territorialmente competenti ed al circondario di Rimini, i quali segnaleranno - entro trenta giorni - alla giunta regionale gli eventuali rilievi.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il bilancio consuntivo del comitato di coordinamento regionale e delibera in merito ai rilievi presentati dalle province e dal circondario di Rimini.
Art. 30
Compiti del comitato di coordinamento regionale
Il comitato di coordinamento regionale provvede ai seguenti compiti:
- stabilisce le modalità dell'esercizio venatorio nei territori gsc nei limiti previsti dal calendario venatorio regionale;
- adotta i bilanci preventivo e consuntivo della propria gestione economica e finanziaria e li trasmette alla giunta regionale unitamente a quelli dei comitati provinciali e del circondario di Rimini;
- stabilisce i criteri di uniformità per il trattamento economico di tutto il personale dipendente dagli organismi della gestione sociale della caccia;
- rilascia i tesserini annuali validi per l'accesso dei cacciatori nei territori gsc;
- determina l'entità dei rimborsi a favore dei cacciatori per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 17;
- presenta alla Regione una relazione sull'andamento della stagione venatoria anche sulle risultanze di verifiche periodiche sul funzionamento dei comitati di coordinamento provinciali.
Il comitato nomina inoltre i propri rappresentanti nella consulta regionale sui problemi venatori di cui al successivo art. 46. Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.
Art. 31
Coordinamento provinciale dei territori gsc.
Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione dei territori gsc, compresi nella stessa provincia, avviene a mezzo di periodiche riunioni del comitato di coordinamento provinciale.
Detto comitato viene costituito:
- da un rappresentante di ciascun territorio di gsc, designato dai rispettivi comitati di gestione;
- da dieci rappresentanti delle associazioni venatorie in proporzione degli iscritti e in modo da assicurare la presenza di ogni associazione regionale presente nel territorio provinciale;
- da quattro rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi;
- da un rappresentante dei naturalisti designato da Federnatura;
- da un esperto designato dalla giunta provinciale.
Il comitato è nominato o rinnovato dal comitato regionale di coordinamento entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.
Trascorso tale termine, la nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 8 - commi V e VI.
Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei componenti nella prima seduta fra i rappresentanti dei comitati di territorio gsc o delle associazioni venatorie. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei membri nominati.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di uno dei comitati di territori gsc o di tre componenti o del presidente della provincia o del comitato di coordinamento regionale.
Il comitato di coordinamento provinciale rimane in carica sino alla scadenza del comitato regionale di coordinamento e assicura la continuità della gestione sino al rinnovo.
Art. 32
Compiti del comitato provinciale di coordinamento
Il comitato provinciale, e del circondario di Rimini, provvede ai seguenti compiti:
- formula proposte al comitato regionale di coordinamento circa le modalità di esercizio venatorio;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente sulla base delle proposte dei territori gsc e delle spese sostenute e li sottopone all'approvazione delle assemblee dei rispettivi territori gsc I bilanci preventivo e consuntivo vengono trasmessi al comitato regionale dei territori gsc e alla provincia o al circondario di Rimini corredati dai verbali delle assemblee e dalla relazione dei sindaci revisori di cui al successivo art. 35;
- determina le forme e i modi di intervento dei cacciatori aderenti alla gestione sociale per la realizzazione dell'attività di cui al precedente art. 17, d' intesa con l'ente locale delegato;
- provvede all'attuazione del bilancio di previsione tramite i comitati di territori gsc previsti al successivo art. 33;
- provvede al controllo della regolarità economica e finanziari della gestione dei territori gsc;
- promuove l'informazione e l'educazione venatoria dei cacciatori.
Il comitato di coordinamento provinciale attribuisce ai comitati di territori gsc l'espletamento di tutte le funzioni che trovano soluzione tecnica ed economica ottimale nell' ambito di ciascun territorio assegnando a tale scopo anche i finanziamenti necessari. Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.
Art. 33
Comitato del territorio gsc.
Il comitato del territorio gsc è costituito secondo le indicazioni del comitato provinciale di coordinamento sentiti gli organismi locali delle associazioni venatorie riconosciute.
Il comitato è costituito da:
- i rappresentanti delle associazioni venatorie proporzionalmente agli iscritti e garantendo la presenza di quelle minoritarie presenti nella zona;
- quattro rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi.
Il comitato è nominato e rinnovato dal comitato provinciale di coordinamento entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.
Trascorso tale termine, la nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 8 - commi V e VI.
Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei componenti nella prima seduta. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta del comitato di coordinamento provinciale o regionale o di tre componenti o del presidente della provincia.
Il comitato dei territori gsc rimane in carica sino alla scadenza del comitato regionale di coordinamento e assicura la continuità della gestione sino al rinnovo.
Art. 34
Compiti del comitato di territorio gsc.
Il comitato di territorio gsc provvede a:
- attribuire incarichi ai componenti e stabilire le modalità di funzionamento del comitato stesso;
- organizzare la vigilanza venatoria del territorio gsc in collaborazione con l'ente locale delegato;
- formulare la previsione ed il rendiconto annuali delle spese sostenute e trasmetterli al comitato provinciale di coordinamento;
- convocare ogni anno almeno due assemblee dei cacciatori interessati al territorio gsc per la discussione dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal comitato provinciale di coordinamento, dei risultati della gestione, del programma di attività per l'esercizio seguente e delle proposte di regolamento per l'esercizio venatorio;
- dotare il territorio delle attrezzature di campagna idonee alle immissioni, all'ambientamento ed alla protezione della selvaggina;
- proporre le modifiche di confine del territorio gsc;
- collaborare con l'ente locale delegato e con le commissioni di gestione degli ambiti territoriali protetti;
- richiedere gli interventi di cui allhart. 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33;
- liquidare alle guardie volontarie rimborsi, anche forfettari, per le spese dalle stesse sostenute nell'espletamento di servizi comandati.
Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.
Art. 35
Collegi provinciali dei sindaci revisori
I presidenti delle province e il presidente del circondario di Rimini nominano il collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile e finanziaria dei comitati di coordinamento provinciali in riferimento alla legislazione vigente.
Il collegio è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto.
Sui bilanci annuali e sulle verifiche compiute a norma del presente articolo, il collegio dei revisori formula una relazione scritta che deve pervenire ai comitati di coordinamento regionale e provinciale interessati, nonchè alla giunta provinciale.
Il collegio è costituito da tre componenti effettivi, uno designato dalle associazioni venatorie e due dalla giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti designati dalla giunta provinciale.
I sindaci revisori durano in carica sino alla scadenza del consiglio provinciale e conservano la funzione sino al rinnovo.
Ai sindaci revisori viene corrisposto un gettone a norma delle vigenti leggi regionali ed un compenso forfettario a carico del comitato provinciale di coordinamento.
I sindaci revisori assistono alle riunioni dei comitati di coordinamento.
Art. 36
Collegio regionale dei Sindaci revisori
Il presidente della Regione nomina il collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile e finanziaria dei comitati di coordinamento regionale e provinciali in riferimento alla legislazione vigente.
Il collegio è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto.
Sui bilanci annuali e sulle verifiche compiute a norma del presente articolo, il collegio dei revisori formula una relazione scritta che deve pervenire ai comitati di coordinamento regionale e provinciale interessati, nonchè alla giunta regionale.
Il collegio è costituito da tre componenti effettivi: uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni dei proprietari e conduttori agricoli e uno, con funzioni di presidente, dalla giunta regionale; e due componenti supplenti, designati dalla giunta regionale.
I sindaci revisori durano in carica sino alla scadenza del consiglio regionale e conservano la funzione sino al rinnovo.
Ai sindaci revisori viene corrisposto un gettone a norma delle vigenti leggi regionali ed un compenso forfettario a carico del comitato regionale di coordinamento.
I sindaci revisori assistono alle riunioni dei comitati di coordinamento.
Art. 37
Validità delle decisioni dei comitati regionale e provinciale di coordinamento
Le decisioni del comitato di coordinamento regionale sono valide quando assunte dalla maggioranza dei presenti. Diesse viene tenuta nota in apposito registro preventivamente firmato dai sindaci revisori.
Le decisioni divengono esecutive trascorsi cinque giorni dalla data della seduta.
Entro detto termine, almeno due componenti, quando ritengano che la decisione assunta sia contraria alla legislazione vigente o ai vincoli del programma regionale, possono richiedere, motivando, che tale decisione sia sottoposta alla approvazione della giunta regionale.
In questo caso, l'esecutività della decisione è sospesa ed il presidente deve trasmettere alla Regione copia della richiesta del provvedimento assunto e delle eventuali osservazioni.
La giunta regionale decide in merito formulando le proprie valutazioni entro dieci giorni dal ricevimento. La decisione della giunta regionale è definitiva.
Analoga procedura viene seguita per il controllo delle decisioni dei comitati provinciali di coordinamento. In questo caso, la competenza a decidere è della giunta provinciale.

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