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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO DEL TERRITORIO
Art. 38
Carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia - Romagna
I territori aventi condizioni ambientali tali da consentire la naturale riproduzione delle stesse specie di selvaggina, sono delimitati dalla " Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia - Romagna " approvata e periodicamente revisionata dal consiglio regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
La carta delle vocazioni ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie di selvaggina stanziale da immettere a scopo di ripopolamento nel territorio della regione.
L'immissione di specie diverse da quelle previste nella carta delle vocazioni faunistiche deve essere di volta in volta autorizzata dalla giunta regionale, sentiti la consulta regionale sui problemi venatori, l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e le province territorialmente interessate.
Art. 39
Piani pluriennali della Regione
La giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali, degli organismi della gestione sociale della caccia, degli imprenditori e conduttori agricoli, delle associazioni venatorie, delle associazioni dei produttori di selvaggina e delle aziende faunistico - venatorie, nonchè delle associazioni di tutela della natura, predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere il ripristino dell'equilibrio biologico delle specie selvatiche e regolare gli interventi nel settore venatorio.
Tali piani sono elaborati sulla base della carta faunistica di cui al precedente art. 38. I piani pluriennali della Regione devono prevedere:
1.) iniziative per la tutela e l'incremento della fauna selvatica mediante l'istituzione degli ambiti territoriali protetti di cui al precedente art. 2, nonchè immissioni integrative con selvaggina stanziale quando necessaria per l'incremento delle specie programmate;
2.) contributi agli enti locali per la dotazione di strumenti idonei all'espletamento delle funzioni delegate;
3.) iniziative per la tutela dei nidi e l'incremento della nidificazione;
4.) interventi sul territorio per il ripristino degli habitat di specie selvatiche delle quali si programma l'incremento;
5.) iniziative per lo studio della situazione faunistica e per la diffusione delle conoscenze acquisite;
6.) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale che partecipa alla realizzazione della programmazione regionale;
7.) iniziative collaterali dirette a promuovere attività alternative o complementari dell'esercizio venatorio.
I piani pluriennali sono riferiti a tutto il territorio dell'E milia - Romagna, sia esso destinato ad ambiti territoriali protetti o aperto alla caccia. Gli interventi programmati vengono attuati in " fasce territoriali d' intervento " comprendenti gli habitat che sono stati riconosciuti ottimali per la riproduzione o la sosta delle stesse specie selvatiche.
L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente terzo comma è costituita dai territori comunali di ogni provincia compresi in tutto o nella maggior parte della stessa " fascia territoriale d' intervento ".
Art. 40
Programmi annuali d' intervento
Il piano pluriennale di cui al precedente art. 39, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, viene attuato mediante programmi annuali, ripartiti per fasce territoriali d' intervento. A tal fine:
1.) entro l'1 giugno la giunta regionale trasmette il progetto di programma alle province, ai comuni, alle associazioni di categoria, all'azienda regionale ARIS e ai comitati di coordinamento regionale e provinciali dei territori gsc;
2.) entro il 15 settembre successivo, le province, valutate le osservazioni e le proposte dei comuni e delle associazioni venatorie di categoria, presentano alla giunta regionale proposte complessive in ordine al progetto di cui al precedente punto 1. corredate dei seguenti dati:
a.) superficie e valutazione della situazione organizzativa e produttiva degli ambiti protetti compresi in ciascuna unità territoriale di programmazione;
b.) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;
c.) contributi finanziari e di selvaggina richiesti, per l' attuazione delle iniziative indicate nel progetto regionale e di altre eventualmente proposte;
d.) superficie dei territori gsc e numero degli aderenti;
e.) quantitativi di selvaggina e disponibilità finanziarie direttamente impegnati dagli enti locali, dai territori gsc e da altri organismi venatori;
f.) previsione di incremento faunistico promosso con le immissioni e con gli interventi richiesti;
g.) previsioni di cattura negli ambiti territoriali protetti;
h.) processi economici correlati alle iniziative programmate;
3.) entro il mese di ottobre la giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente comma, delibera il programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione;
4.) l'attuazione dei programmi annuali di intervento è delegata alla provincia e al circondario di Rimini.
Art. 41
Deleghe agli enti locali
Sono delegate alle province e al circondario di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
- l'istituzione delle stazioni di inanellamento e per osservatori ornitologici;
- l'autorizzazione a istituire aziende faunistico - venatorie;
- l'autorizzazione a istituire centri privati di produzione di fauna selvatica in cattività;
- la prevenzione, l'accertamento e il risarcimento dei danni alle colture agricole.
Art. 42
Stazioni di inanellamento e osservatori ornitologici
Le stazioni di inanellamento e gli osservatori ornitologici sono istituiti al fine di acquisire dati di valore scientifico sul fenomeno delle migrazioni dell'avifauna ai fini dell' aggiornamento della carta delle vocazioni faunistiche, e per contribuire alle ricerche svolte in campo nazionale ed internazionale.
Per gli scopi suddetti e sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'ente delegato può utilizzare prestazioni e attrezzature di tenditori autorizzati a norma della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, definendo le modalità delle prestazioni.
Art. 43
Adeguamenti dei ripopolamenti effettuati nei territori gsc alla programmazione regionale
Gli organismi dei territori gsc di cui ai precedenti artt. 27, 31 e 33 uniformano gradualmente le immissioni di selvaggina agli orientamenti dei programmi regionali di ripopolamento previsti per ciascuna fascia territoriale d' intervento.
Nelle fascie territoriali d' intervento in cui il fagiano può determinare squilibri dannosi per le specie di cui è specificatamente programmato l'incremento, le immissioni vengono effettuate esclusivamente per scopi venatori e a partire dalla prima decade di giugno di ogni anno.
Le autorizzazioni di ripopolamento rilasciate ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.
Art. 44
Aziende faunistico - venatorie
Nelle località dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione è subordinata all'intervento del richiedente, possono essere autorizzate aziende faunistico - venatorie ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Il richiedente deve presentare domanda all'ente delegato, corredata dalla seguente documentazione:
- planimetria del comprensorio in scala 1: 5.000;
- corografia della zona in scala 1: 25.000;
- dati e consistenza catastale dei terreni da comprendere nell'azienda faunistica;
- adesione dei proprietari con firme autenticate a norma di legge;
- piano di conservazione e di ripristino degli habitat;
- relazione sulla consistenza faunistica delle specie di selvaggina autoctona o in sosta di maggior interesse;
- previsione di produzione della selvaggina stanziale tipica della fascia territoriale di intervento nella quale ricade nella maggior parte il territorio da vincolare;
- piano di investimenti;
- previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura.
Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere, nel comprensorio riservato dell'azienda faunistico - venatoria, terreni per i quali non sia stato dato il consenso dei proprietari, l'ente delegato può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi. In ogni caso la superficie dei terreni inclusi coattivamente non potrà superare il decimo della superficie totale della azienda faunistico - venatoria.
Il titolare dell'azienda deve presentare entro il 1 gennaio di ogni anno un rapporto sui risultati della situazione faunistica, il programma dei ripopolamenti ed il piano di utilizzazione delle risorse faunistiche.
Il titolare può effettuare le immissioni, le catture e gli abbattimenti che sono stati approvati.
Il piano di utilizzazione delle specie cacciabili viene approvato dall'ente locale delegato entro il 1 settembre di ogni anno.
Le autorizzazioni alla costituzione dell'azienda faunistica vengono revocate in caso di inadempienza grave oppure quando vengono a cessare le situazioni di fauna e di ambiente di cui al primo comma.
I territori compresi nelle aziende faunistico - venatorie vengono delimitati con tabelle di colore bianco recanti la scritta " Azienda faunistico - venatoria - Legge 27 dicembre 1977 n. 968 Sito esterno " secondo le modalità indicate dal precedente articolo 11.
La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive vincolanti per la determinazione in ciascuna provincia e nelle fasce territoriali d' intervento di cui al precedente art. 39, della estensione massima che possono avere le aziende faunistico - venatorie nonchè per la loro gestione.
Art. 45
Centri privati di produzione in cattività
Il centro privato di produzione di fauna selvatica in cattività deve essere preventivamente autorizzato dall'ente locale delegato.
La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa;
- disegni tecnici;
- programma e ciclo di produzione.
L'autorizzazione è subordinata al possesso delle caratteristiche di rispondenza tecnica degli impianti da realizzare o da modificare ai fini produttivi dichiarati.
Gli impianti devono, inoltre, essere idonei al sano ed equilibrato sviluppo degli animali allevati ed al permanere delle loro istintive doti di rusticità.
La mancata attuazione delle cautele sanitarie può comportare la revoca dell'autorizzazione.
Il titolare di allevamento è tenuto a presentare annualmente all'ente locale delegato un rendiconto della selvaggina prodotta ed il piano per l'annata successiva.
Il sindaco del comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria della fauna selvatica in allevamento e adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie.
Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate all' ente locale delegato.
Art. 46
Consulta regionale per i problemi venatori
E' istituita la consulta regionale sui problemi venatori, organo consultivo della Regione. Essa è presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, ed è composta:
a.) da dodici rappresentanti designati dalle associazioni venatorie in rapporto al numero degli associati e garantendo la presenza di tutte le associazioni riconosciute;
b.) da due rappresentanti dei gruppi cinofili;
c.) da tre rappresentanti designati dal comitato regionale dei territori per la gestione sociale della caccia;
d.) da tre rappresentanti dei naturalisti;
e.) da quattro rappresentanti delle associazioni dei proprietari e conduttori di fondi;
f.) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di selvaggina.
I membri sono designati dalle rispettive associazioni regionali maggiormente rappresentative.
Funge da segretario della consulta un collaboratore regionale designato dall'assessore competente.
Alle riunioni della consulta regionale vengono invitati i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente.
Art. 47
Compiti della consulta regionale
La consulta esprime pareri e formula proposte in materia venatoria, con particolare riferimento a:
- calendario venatorio annuale;
- gestione sociale del territorio;
- carta faunistica e suoi aggiornamenti;
- programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attività nel settore venatorio;
- vigilanza venatoria;
- introduzione di specie estranee alla fauna locale;
- iniziative tese al miglioramento dell'educazione venatoria e naturalistica.
Art. 48
Danni a colture agricole
La Regione, con il bilancio di previsione, istituisce un fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni ad esse arrecati dalla selvaggina e da attività connesse all'esercizio venatorio, non altrimenti risarcibili.
Il proprietario o il conduttore del fondo, anche tramite le associazioni di appartenenza, deve provvedere a segnalare all'ente delegato territorialmente competente:
- la presenza sul proprio fondo di colture agricole che siano da proteggere preventivamente;
- la presenza di fauna selvatica in tale quantità da arrecare danno alle colture.
La richiesta di risarcimento del danno deve avvenire in tempo utile per consentirne la valutazione. Dovrà pertanto essere segnalata la imminente modifica dello stato di fatto delle colture danneggiate per motivi connessi alla produzione aziendale.
I danni arrecati dalla fauna selvatica o dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole vengono accertati dai competenti servizi dell'ente delegato, previa domanda dell'interessato.
Quando il danno deriva dall'esercizio di attività venatoria, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a fornire tutti i possibili elementi in suo possesso atti a favorire l' individuazione dei cacciatori resisi responsabili di danneggiamento alle colture.
L'utilizzazione del fondo di cui al comma I del presente articolo avviene nel seguente modo: l'accertamento e la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, negli ambiti protetti di cui al precedente articolo 2 e salvo quanto disposto al precedente articolo 26 - ultimo comma, sono delegati alle province; a seguito di accertamento condotto dall'ente delegato, la liquidazione dei danni non altrimenti risarcibili, provocati da sconosciuti nell'esercizio venatorio, avviene a mezzo di un comitato nominato dalla giunta regionale, presieduto dall'assessore regionale competente o da un suo delegato e composto da:
- sei rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole interessate più rappresentative;
- quattro rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

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