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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo V
VIGILANZA VENATORIA E ITTICA
Art. 49
Vigilanza venatoria ed ittica
La tutela della fauna selvatica e la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dei boschi sono assicurate:
a) dai dipendenti, preposti a tale funzione, degli enti locali delegati;
b) dal personale preposto a tale funzione dagli organismi dei territori per la gestione sociale della caccia;
c) dal personale preposto a tale funzione dalle aziende faunistico - venatorie;
d) dalle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza su richiesta delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute;
e) dalle guardie giurate di cui al successivo art. 50.
I dipendenti degli enti locali assumono la qualifica di " operatore faunistico " ed hanno facoltà di operare in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna. La loro qualificazione giuridica ed i loro poteri sono quelli previsti dagli art. 27 e 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Il numero degli operatori faunistici di cui alle lettere a) ed e) viene proporzionato dall'ente delegato alla superficie degli ambiti territoriali protetti.
Agli operatori faunistici è vietata la caccia nelle località in cui operano abitualmente. Tutti gli altri addetti non possono esercitare la caccia quando sono comandati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 50
Guardie giurate venatorie
La provincia e il circondario di Rimini sono delegati a richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto dell'ente locale delegato, per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Le guardie giurate di cui al precedente comma operano nell'ambito territoriale di competenza e nelle località adiacenti.
Art. 51
Formazione e aggiornamento professionale del personale di vigilanza
In conformità al disposto dell'art. 136 pp del TULPS, il riconoscimento di guardia giurata a norma dell'art. 27, 1 comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per l'espletamento dei compiti di cui alle funzioni attribuite alle Regioni con gli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, è subordinato al conseguimento di un attestato di idoneità tecnica a seguito di speciali corsi di addestramento.
I corsi di cui al precedente comma sono attuati dall'ente delegato con i programmi e le modalità indicati dalla giunta regionale.
L'attestato di idoneità tecnica viene rilasciato, previo esame, dalla commissione istiuita presso le province con legge regionale 16 agosto 1978 n. 31 (art. 10) integrata con la presenza di un esperto designato dal prefetto.
La Regione promuove altresì l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità contenute nella legislazione regionale vigente in materia di formazione professionale.
Art. 52
Coordinamento dei servizi di vigilanza
Il presidente della provincia coordina l'attività di vigilanza ai sensi degli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e della presente legge, svolta dagli organismi di gestione dei territori gsc, dalle associazioni venatorie e naturalistiche, nonchè dalle stazioni del corpo forestale dello Stato, al fine di ottenere il più funzionale ed economico impiego degli addetti.
La Regione, con apposito regolamento, emana norme tendenti ad uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento in dotazione agli agenti venatori per l'espletamento dei compiti inerenti l'attuazione della presente legge.

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