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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo VI
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA
Art. 53
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, previsto dalla presente legge, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 54
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
Art. 55
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 56
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 57
Ripartizione delle funzioni delegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, i consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 58
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 59
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari con gli enti delegatari, per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti, di norma, mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della caccia, approvati dal consiglio regionale.

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