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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1980, n. 14

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA - ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974, N. 5, ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 10 marzo 1980

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 60
Zone di protezione, bandite demaniali, zone di ripopolamento e cattura, oasi di rifugio istituite a norma degli articoli 23, 50, 52 e 67 bis del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni
Sino a quando non siano stati adottati i provvedimenti istitutivi delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e dei centri pubblici di produzione previsti agli artt. 3, 13 e 16 della presente legge, restano ferme le zone, le oasi e le bandite istituite a norma del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni, nei limiti territoriali del 25% della superficie agricolo - forestale di ogni provincia.
Le tabelle delimitanti dette zone, oasi e bandite, rimangono valide sino alla loro sostituzione.
Art. 61
Gestione finanziaria degli organismi dei territori di caccia autogestita
La gestione finanziaria degli organismi di gestione dei territori di caccia autogestita, istituiti a norma dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5, cessa il 31 luglio 1980.
Entro tale data, il comitato di coordinamento regionale e i comitati provinciali e locali rendono il conto della situazione finanziaria e patrimoniale al presidente della giunta regionale.
A tale data cessano i comitati di coordinamento e di gestione istituiti a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.
Il presidente della giunta regionale provvede alla consegna della situazione finanziaria e patrimoniale relativa alla gestione dei territori di caccia autogestita, al comitato regionale di coordinamento dei territori gsc.
Gli organismi di coordinamento assorbono il personale già dipendente dai disciolti comitati dei territori di caccia autogestita, secondo le modalità definite con i sindacati maggiormente rappresentativi.
Art. 62
Adeguamento dei ripopolamenti effettuati nelle riserve di caccia alla programmazione regionale
I titolari delle riserve di caccia devono uniformare le immissioni di selvaggina agli orientamenti del programma regionale di ripopolamento della fascia territoriale d' intervento in cui la riserva ricade in tutto o nella maggior parte.
I concessionari delle riserve di caccia ricadenti nella fascia territoriale per l'incremento della starna, della pernice rossa e della lepre devono limitare i ripopolamenti a dette specie.
Per i ripopolamenti si osservano le prescrizioni degli artt. 11 e 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33.
Art. 63
Proroga delle concessioni di riserve di caccia
Nell'ambito delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, le concessioni delle riserve di caccia in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge vengono prorogate sino al 31 dicembre 1980.
Le eventuali domande di trasformazione delle riserve di caccia sopraddette in aziende faunistico - venatorie, devono essere presentate dai concessionari o proprietari consorziati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le riserve di caccia aventi ricorso pendente davanti ai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la domanda di trasformazione entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza qualora abbiano ottenuto giudizio ad esse favorevole.
L'ente delegato deve deliberare sulla domanda entro sessanta giorni dal termine utile per la presentazione della domanda stessa.
Allegato alla domanda di trasformazione, in luogo della adesione dei proprietari di cui al precedente art. 44, il richiedente può presentare l'atto costitutivo del consorzio dei proprietari titolare della concessione della riserva e la deliberazione con la quale il consorzio stesso decide di richiedere la istituzione dell'azienda faunistico - venatoria.
Art. 64
Norma finanziaria
Per quanto concerne le entrate conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 1979 n. 26 e le uscite programmate a norma dell'articolo 40 della presente legge, la giunta regionale provvede mediante l'istituzione degli appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio annuale di previsione, secondo le indicazioni dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 Sito esterno
Art. 65
Norma finale
Entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, le gestioni sociali si adeguano alla norma di cui al precedente articolo 26 - II comma.

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