Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAI CONSORZI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE TECNICA E DAI PATRONATI SCOLASTICI E RELATIVI CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 19 marzo 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 in posizione di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè quello trasferito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1978, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche, in base alla tabella A allegata alla presente legge. Il provvedimento di inquadramento è adottato a norma dell' art. 120 della suddetta legge regionale n. 25 del 1973.
Le posizioni di lavoro a orario inferiore alle 36 ore settimanali sono portate ad orario pieno ad ogni effetto dal 1 gennaio 1980. Fino al 31 dicembre 1979 resta fermo l'orario ridotto, anche ai fini degli eventuali conguagli di retribuzione e del riconoscimento dei servizi previsto nel successivo articolo 2.
Art. 2
Al personale di cui al precedente articolo 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:
- 100% per il servizio prestato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;
- 80% per il servizio prestato in carriere inferiori.
Nei casi in cui il servizio presso l'ente di provenienza sia stato prestato per l'orario inferiore alle 36 ore settimanali, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con le allocazioni di spesa previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, ai capitoli 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale. Spese obbligatorie " e 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 marzo 1980

Espandi Indice