LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980
Art. 1
Finalità
In attuazione dell'art. 3 - lett. e) dello Statuto, la Regione Emilia - Romagna concede contributi per l'attuazione, nell' ambito delle proprie competenze, di iniziative volte allo sviluppo ed al rafforzamento della cooperazione, che si collocano nel quadro degli obiettivi della programmazione e delle scelte di riequilibrio territoriale anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno.
A tal fine, per gli esercizi finanziari del programma poliennale 1980- 1982, è istituito un fondo regionale per la promozione cooperativa, di lire 1.350.000.000, destinato:
- alla promozione della cooperazione nelle zone ove essa è meno diffusa;
- alla promozione e al sostegno di attività di cooperative emiliane interessanti il Mezzogiorno;
- all'incremento della cooperazione nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo economico;
- all'allargamento dell'occupazione e della partecipazione delle lavoratrici e dei giovani;
- alla costituzione di strutture associative fra le imprese cooperative;
- alla promozione di servizi comuni atti ad agevolare lo sviluppo delle aziende cooperative;
- alle attività di studio e di ricerca per il rafforzamento del movimento cooperativo.
I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute in considerazione delle peculiari funzioni di promozione, assistenza e tutela ad esse attribuite.