LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980
Art. 4
Programmi triennali di intervento
La Regione finanzia programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.
I programmi debbono essere presentati alla Regione dalle organizzazioni regionali di cui all'art. 1 entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Debbono avere validità triennale ed essere articolati in progetti promozionali secondo omogenee attività di intervento.
Ciascun progetto deve essere corredato da una relazione, che ne illustri adeguatamente le finalità, i tempi di attuazione e i preventivi dei costi, ripartiti per capitoli di spesa relativi alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali, nonchè eventualmente per annualità.
In ogni progetto debbono inoltre essere specificate le iniziative promozionali riferite alla costituzione di nuove cooperative.