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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980

Art. 5
Approvazione dei programmi e finanziamenti dei progetti
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa valutazione della congruità dei costi dei singoli progetti e della loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione, stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi e l'ordine di priorità per l'accesso ai medesimi, approva i programmi triennali di intervento.
La giunta regionale determina il contributo da assegnare ai singoli progetti promozionali.
Il contributo regionale è volto prevalentemente a coprire in tutto o in parte le spese per la promozione, l'organizzazione, l'assistenza, il personale e le spese generali relative ai singoli progetti.
I fondi non assegnati sono utilizzati per finanziare progetti aggiuntivi, che debbono essere presentati entro centoventi giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente primo comma.

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