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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980

Art. 6
Anticipazioni
La giunta regionale è autorizzata ad erogare, senza cumulo di annualità, fino al 50% del contributo assegnato ad ogni singolo progetto, dietro presentazione di una relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.
La quota residua del contributo è liquidata sulla base del conto consuntivo annuo delle spese sostenute per ciascun progetto promozionale, che deve essere presentato alla Regione entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario.
Contestualmente alla liquidazione della quota residua di contributo, la Giunta può erogare l'eventuale anticipazione sulla nuova annualità.
Qualora alla data di cui al secondo comma la organizzazione regionale destinataria dei contributi non abbia provveduto o per motivate ragioni non intenda provvedere al completamento di un progetto promozionale, l'anticipazione sarà revocata ed il contributo disponibile con decreto del presidente della giunta regionale sarà assegnato secondo le procedure di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Il termine ivi previsto decorre dalla data del decreto.

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