LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980
Art. 7
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed ammontanti a L.1.350.000.000 per il triennio 1980/ 82, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità previsti sul bilancio pluriennale 1980/ 1982 (Programma 01- Sviluppo dell'industria, della cooperazione e problemi del lavoro - Settore 03 - Sezione III) per lo stesso importo.
Per gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1980, ammontanti a L.450 milioni, la Regione provvede alla iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio stesso.