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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato06/12/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/03/1990

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 marzo 1990 n. 22

Art. 2
Consulta regionale della cooperazione
È istituita la consulta regionale della cooperazione.
Essa è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:
- dal competente assessore regionale, che la presiede, e da altri due assessori regionali o collaboratori regionali da essi delegati;
- da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
- da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni professionali agricole, artigianali e commerciali;
- da sette membri eletti dal consiglio regionale, con scheda limitata a quattro nomi.
Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale nominato dal presidente della consulta.
La consulta ha durata pari a quella del consiglio regionale. I suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento del consiglio regionale e deve essere rinnovata entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

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