Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 06/12/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/03/1990
LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Consulta regionale della cooperazione
È istituita la consulta regionale della cooperazione.
Essa è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:
- dal competente assessore regionale, che la presiede, e da altri due assessori regionali o collaboratori regionali da essi delegati;
- da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
- da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni professionali agricole, artigianali e commerciali;
- da sette membri eletti dal consiglio regionale, con scheda limitata a quattro nomi.
Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale nominato dal presidente della consulta.
La consulta ha durata pari a quella del consiglio regionale. I suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento del consiglio regionale e deve essere rinnovata entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.