Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/07/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/03/1990
LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Programmi triennali di intervento
La Regione finanzia programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.
I programmi debbono essere presentati alla Regione dalle organizzazioni regionali di cui all'art. 1 entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Debbono avere validità triennale ed essere articolati in progetti promozionali secondo omogenee attività di intervento.
Ciascun progetto deve essere corredato da una relazione, che ne illustri adeguatamente le finalità, i tempi di attuazione e i preventivi dei costi, ripartiti per capitoli di spesa relativi alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali, nonché eventualmente per annualità.
In ogni progetto debbono inoltre essere specificate le iniziative promozionali riferite alla costituzione di nuove cooperative.