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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato05/07/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/03/1990

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 marzo 1990 n. 22

Art. 5
Approvazione dei programmi e finanziamenti dei progetti
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa valutazione della congruità dei costi dei singoli progetti e della loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione, stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi e l'ordine di priorità per l'accesso ai medesimi, approva i programmi triennali di intervento.
La giunta regionale determina il contributo da assegnare ai singoli progetti promozionali.
Il contributo regionale è volto prevalentemente a coprire in tutto o in parte le spese per la promozione, l'organizzazione, l'assistenza, il personale e le spese generali relative ai singoli progetti.
I fondi non assegnati sono utilizzati per finanziare progetti aggiuntivi, che debbono essere presentati entro centoventi giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente primo comma.

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