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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato19/04/1995
2. Testo Originale16/02/1979

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/03/1980

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

Art. 5
Proposta di candidatura
Se la competenza spetta al consiglio regionale, chi, nell'esercizio del diritto di iniziativa, propone le candidature, illustra alla commissione le ragioni che le motivano, in rapporto alle finalità di cui all'art. 1 e in relazione ai fini e agli indirizzi che si intendono perseguire nell'ente, istituto o organismo cui il provvedimento si riferisce. Indica inoltre gli eventuali incarichi precedentemente svolti dal candidato o in corso di svolgimento.
La candidatura, ai sensi dell'art. 30, I comma, del regolamento interno del consiglio, può essere presentata, oltre che contestualmente alla proposta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, anche successivamente.
Nella prima ipotesi di cui al precedente comma e nel caso in cui la proposta spetti alla giunta regionale, al presidente o agli assessori, le notizie di cui al primo comma sono fornite alla commissione contemporaneamente alla proposta.
Nella seconda di queste ipotesi, la candidatura non può essere presentata oltre dieci giorni dall'assegnazione dell' argomento alla commissione e il termine di cui all'art. 4, III comma, decorre dalla data di assegnazione della proposta di candidatura alla commissione, ma non può essere superiore a trenta giorni dall'assegnazione alla commissione della prima proposta.
Sulle candidature eventualmente presentate dopo il suddetto termine, la commissione può ugualmente esprimere il parere.
I pareri della commissione concernenti le candidature sono dichiarati segreti a norma dell'articolo 20, ultimo comma del regolamento interno del consiglio regionale.

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