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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 19 marzo 1980

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Pubblicità preventiva
Art. 4 - Parere della Commissione
Art. 5 - Proposta di candidatura
Art. 6 - Conferma
Art. 7 - Revoca e sostituzione delle candidature
Art. 8 - Adempimenti del Consiglio regionale
Art. 9 - Dichiarazione delle persone nominate
Art. 10 - Deleghe
Art. 11 - Esercizio delle funzioni delegate
Art. 12 - Albo degli incarichi
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La presente legge è volta ad assicurare che le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi, di competenza della Regione, siano effettuate, in base a criteri di capacità, competenza e correttezza amministrativa dei candidati, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione Sito esterno in ordine all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, nonchè a garantire sulle nomine stesse il controllo della comunità regionale.
Art. 2
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge concernono le nomine, proposte o designazioni, di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori, ai seguenti incarichi:
a) componenti degli organi di controllo di cui agli artt. 41, 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno;
b) presidenti, vice presidenti, componenti degli organi collegiali di amministrazioni, sindaci, revisori dei conti di enti o istituti pubblici, anche economici, aziende, società o consorzi regionali o interregionali o a partecipazione regionale, ovvero operanti in materia di competenza regionale, propria o delegata;
c) amministratori e sindaci di società, quando la nomina sia demandata alla Regione ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile;
d) rappresentanti permanenti in organismi collegiali internazionali, statali, interregionali o di altre Regioni, che abbiano incarichi remunerati.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale e in tutti gli altri casi in cui la persona da nominare sia direttamente ed immediatamente individuabile inb base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.
Art. 3
Pubblicità preventiva
Nel Bollettino Ufficiale della Regione viene data notizia dell'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio e della giunta delle nomine a cui detti organi devono provvedere, nonchè delle nomine a cui devono provvedere il presidente della giunta regionale e i singoli assessori. Il Bollettino Ufficiale deve in ogni caso indicare:
a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
b) i requisiti, le condizioni e le modalità richiesti dalla normativa in vigore per ricoprire la carica;
c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
d) l'organo competente a provvedere alla nomina;
e) la commissione consiliare competente a formulare il parere.
Art. 4
Parere della Commissione
Prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina, proposta o designazione deve essere richiesto il parere della competente commissione consiliare.
La commissione esprime parere circa la validità della candidatura, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 e agli indirizzi di cui all'art. 5, primo comma.
Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dall' assegnazione dell'argomento alla commissione.
L'organo cui compete la nomina, proposta o designazione, decorso il suddetto termine, può provvedere anche se non sia stato reso il parere.
La commissione può sentire enti, istituzioni ed associazioni, nonchè ordini e collegi professionali.
La commissione è tenuta ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e situazioni d' incompatibilità
Art. 5
Proposta di candidatura
Se la competenza spetta al consiglio regionale, chi, nell'esercizio del diritto di iniziativa, propone le candidature, illustra alla commissione le ragioni che le motivano, in rapporto alle finalità di cui all'art. 1 e in relazione ai fini e agli indirizzi che si intendono perseguire nell'ente, istituto o organismo cui il provvedimento si riferisce. Indica inoltre gli eventuali incarichi precedentemente svolti dal candidato o in corso di svolgimento.
La candidatura, ai sensi dell'art. 30, I comma, del regolamento interno del consiglio, può essere presentata, oltre che contestualmente alla proposta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, anche successivamente.
Nella prima ipotesi di cui al precedente comma e nel caso in cui la proposta spetti alla giunta regionale, al presidente o agli assessori, le notizie di cui al primo comma sono fornite alla commissione contemporaneamente alla proposta.
Nella seconda di queste ipotesi, la candidatura non può essere presentata oltre dieci giorni dall'assegnazione dell' argomento alla commissione e il termine di cui all'art. 4, III comma, decorre dalla data di assegnazione della proposta di candidatura alla commissione, ma non può essere superiore a trenta giorni dall'assegnazione alla commissione della prima proposta.
Sulle candidature eventualmente presentate dopo il suddetto termine, la commissione può ugualmente esprimere il parere.
I pareri della commissione concernenti le candidature sono dichiarati segreti a norma dell'articolo 20, ultimo comma del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 6
Conferma
La procedura di cui agli articoli precedenti si applica anche per la conferma di persona in carica.
Art. 7
Revoca e sostituzione delle candidature
Le candidature, fino a quando non si sia provveduto alla nomina, proposta o designazione, possono essere ritirate dal proponente, il quale può presentare una candidatura sostitutiva.
Quando viene presentata la candidatura sostitutiva, se la commissione aveva già reso il parere, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio regionale successiva alla comunicazione di sostituzione.
Nell'intervallo la commissione esprime il suo parere sulla nuova proposta.
Qualora la giunta regionale, il suo presidente o gli assessori, secondo le rispettive competenze, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura di cui all'articolo 4 e il termine ivi previsto si intende ridotto alla metà.
Art. 8
Adempimenti del Consiglio regionale
Il consiglio regionale provvede comunque alle nomine di sua competenza entro sei mesi dalla scadenza. Nello stesso termine provvede a norma dell'articolo 2 in ordine alla richiesta di proposta o di designazione di sua competenza.
Art. 9
Dichiarazione delle persone nominate
Coloro che siano nominati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, a comunicare all'organo che li ha nominati e al presidente della giunta regionale, nel caso che siano nominati da taluno degli organismi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, la inesistenza o la cessazione di situazioni di incompatibilità e ad inviare copia della dichiarazione dei propri redditi.
Copia della dichiarazione dei redditi deve essere inviata anche alla scadenza del mandato.
Art. 10
Deleghe
In attesa dei provvedimenti concernenti il riordinamento o la soppressione degli enti strumentali regionali di interesse esclusivamente locale, sono delegate alle Province le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione a incarichi negli enti provinciali per il turismo, e ai comuni, in cui hanno sede gli enti, le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione a incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.
Sono fatte salve le competenze della Regione in ordine ai controlli sostitutivi.
Art. 11
Esercizio delle funzioni delegate
Le Province e i Comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo precedente, criteri generali conformi ai principi della presente legge e degli articoli 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione, le Province e i Comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In caso di inerzia dell'ente delegatario, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine; decorso inutilmente il quale, provvede la Regione.
La revoca dell funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi, direttive regionali e criteri generali, prefissati a norma del precedente primo comma.
Le nomine, proposte o designazioni effettuate in base a delega hanno carattere definitivo.
Art. 12
Albo degli incarichi
Entro il 30 giugno di ogni anno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco nominativo di tutte le persone che, nell'anno precedente, sono state nominate, designate o proposte, anche per una parte soltanto dell'anno medesimo, a taluno degli incarichi di cui alla presente legge, eccettuati quelli conferiti da Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 10.
L'elenco indica il nome, cognome, data e luogo di nascita della persona che ha ricoperto la carica; l'incarico svolto; le indennità, connesse all'incarico stesso, a qualsiasi titolo percepite nell'anno precedente a quello di pubblicazione.
Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delgi incarichi conferiti ai sensi della presente legge.
L'albo è tenuto e aggiornato dall'ufficio di presidenza, integrato con un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentanti nell'ufficio stesso.
L'albo indica il nome, cognome, data e luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi; gli incarichi conferiti; le indennità a qualunque titolo connesse all'incarico stesso.
Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 marzo 1978

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