LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 , RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980
Art. 1
Oggetto della delega
Le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ai titolari degli insediamenti produttivi per l'attuazione dei programmi di disinquinamento dei rispettivi scarichi idrici defluenti sia nei corsi d'acqua superficiali, sia nelle pubbliche fognature, demandate alla Regione dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini(1) per i territori di rispettiva competenza.
Sono altresì delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti i contributi per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma ottavo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 .
I criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi saranno stabiliti dalla legge regionale prevista dal suddetto art. 20.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.