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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 Sito esterno, RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980

Art. 2
Contenuto della delega
La delega di cui al precedente articolo comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa o che abbiano comunque con essa implicazioni o connessioni. La delega riguarda in particolare:
a) la verifica di validità dei programmi presentati dai titolari degli insediamenti produttivi obbligati;
b) l'inserimento nei programmi suddetti di eventuali integrazioni, modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini del conseguimento dei risultati previsti dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno;
c) l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'attuazione dei programmi eventualmente integrati e modificati da parte delle ditte richiedenti;
d) la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dei programmi secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni;
e) la revoca delle autorizzazioni in caso di inadempienza.
Per quanto riguarda le autorizzazioni ad attuare programmi relativi a scarichi di insediamenti produttivi defluenti in pubbliche fognature, i provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i Comuni e i Consorzi territorialmente competenti e nel rispetto dei regolamenti che disciplinano il servizio di fognatura e depurazione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

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