Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 Sito esterno, RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980

Art. 4
Criteri d'indirizzo
Nella verifica di validità dei programmi e nel rilascio delle autorizzazioni le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1) delegati sono tenuti all'osservanza delle direttive di seguito elencate:
a) il termine ultimo ammissibile per l'entrata in funzione degli impianti o dispositivi di disinquinamento è fissato al 30 giugno 1981 restando in questo caso inteso che l'ulteriore periodo fino al 1 settembre 1981 va utilizzato da parte del titolare degli scarichi per la messa a punto e l'addestramento del personale addetto alla conduzione dei suddetti impianti, ai fini del raggiungimento a tale ultima data dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
b) gli impianti relativi a scarichi defluenti nelle pubbliche fognature devono essere idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità, delle norme e prescrizioni stabiliti dai regolamenti dei Comuni e Consorzi che gestiscono il pubblico servizio; in assenza di tali regolamenti gli impianti devono essere idonei ad assicurare, quale risultato finale, l'abbattimento delle sostanze inquinanti previsto dalla tabella C) allegata alla legge 319/ 1976 Sito esterno;
c) per gli scarichi di cui alla precedente lettera b), caratterizzati dalla presenza delle sostanze di cui al punto 10 delle tabelle a) e c) allegate alla legge n. 319/ 1976 Sito esterno (metalli e non metalli tossici totali - As. Cd. Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pv - Se - Zn), non sarà ammessa, di norma, a monte dell'impianto di pretrattamento, la miscelazione delle acque di raffreddamento e di quelle provenienti dagli usi civili, con quelle provenienti dai processi produttivi;
d) nel rilascio dell'autorizzazione all'attuazione dei programmi le Province ed il Comitato circondariale di Rimini delegati espleteranno opportuni interventi di coordinamento, ricercando all'uopo la collaborazione delle associazioni di categoria interessate, al fine di incentivare la realizzazione di impianti di trattamento a servizio di più insediamenti produttivi, ai fini soprattutto di perseguire il risparmio energetico.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

Espandi Indice