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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 Sito esterno, RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980

Art. 6
Sostituzione e revoca delle deleghe
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta medesima.
La revoca delle funzioni regionali delegate è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

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