LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 , RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980
Art. 7
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti, fare espletare menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.