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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 Sito esterno, RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980

Art. 8
Spese per l'esercizio della delega
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.
Con deliberazione della Giunta regionale sarà stabilita, sentite le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1), la ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione del bilancio 1980 e di quelli successivi tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività da esperire da parte di ciascun ente delegato. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento agli enti suddetti, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

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