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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 Sito esterno, RECANTE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI(1)(2)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 26 marzo 1980

INDICE

Art. 1 - Oggetto della delega
Art. 2 - Contenuto della delega
Art. 3 - Contenuto e modalità delle autorizzazioni
Art. 4 - Criteri d'indirizzo
Art. 5 - Soggetti tenuti alla presentazione del programma
Art. 6 - Sostituzione e revoca delle deleghe
Art. 7 - Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
Art. 8 - Spese per l'esercizio della delega
Art. 9 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della delega
Le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ai titolari degli insediamenti produttivi per l'attuazione dei programmi di disinquinamento dei rispettivi scarichi idrici defluenti sia nei corsi d'acqua superficiali, sia nelle pubbliche fognature, demandate alla Regione dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini(1) per i territori di rispettiva competenza.
Sono altresì delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti i contributi per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma ottavo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
I criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi saranno stabiliti dalla legge regionale prevista dal suddetto art. 20.
Art. 2
Contenuto della delega
La delega di cui al precedente articolo comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa o che abbiano comunque con essa implicazioni o connessioni. La delega riguarda in particolare:
a) la verifica di validità dei programmi presentati dai titolari degli insediamenti produttivi obbligati;
b) l'inserimento nei programmi suddetti di eventuali integrazioni, modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini del conseguimento dei risultati previsti dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno;
c) l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'attuazione dei programmi eventualmente integrati e modificati da parte delle ditte richiedenti;
d) la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dei programmi secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni;
e) la revoca delle autorizzazioni in caso di inadempienza.
Per quanto riguarda le autorizzazioni ad attuare programmi relativi a scarichi di insediamenti produttivi defluenti in pubbliche fognature, i provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i Comuni e i Consorzi territorialmente competenti e nel rispetto dei regolamenti che disciplinano il servizio di fognatura e depurazione.
Art. 3
Contenuto e modalità delle autorizzazioni
Il provvedimento di autorizzazione di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 dovrà tra l'altro contenere:
a) la data stabilita per l'inizio dei lavori;
b) i termini intermedi in base ai quali dovrà essere realizzato il programma;
c) la data o le date prescritte per l'ultimazione dei lavori e l'entrata in funzione degli impianti;
d) la data ultima (comunque non successiva all'1 settembre 1981) ammessa per il raggiungimento dei limiti di accettabilità prescritti dalla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
e) l'indicazione del costo d'investimento risultante dopo la verifica e le eventuali integrazioni del programma.
Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1) sono tenuti ad inviare copia dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca delle medesime:
- alla Regione, per le conseguenti valutazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento generale che le competono;
- ai Comuni e Consorzi territorialmente interessati in quanto competenti al successivo rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 15 della legge 319/ 76 Sito esterno e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno;
- alla autorità giudiziaria competente, ai fini di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Art. 4
Criteri d'indirizzo
Nella verifica di validità dei programmi e nel rilascio delle autorizzazioni le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1) delegati sono tenuti all'osservanza delle direttive di seguito elencate:
a) il termine ultimo ammissibile per l'entrata in funzione degli impianti o dispositivi di disinquinamento è fissato al 30 giugno 1981 restando in questo caso inteso che l'ulteriore periodo fino al 1 settembre 1981 va utilizzato da parte del titolare degli scarichi per la messa a punto e l'addestramento del personale addetto alla conduzione dei suddetti impianti, ai fini del raggiungimento a tale ultima data dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
b) gli impianti relativi a scarichi defluenti nelle pubbliche fognature devono essere idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità, delle norme e prescrizioni stabiliti dai regolamenti dei Comuni e Consorzi che gestiscono il pubblico servizio; in assenza di tali regolamenti gli impianti devono essere idonei ad assicurare, quale risultato finale, l'abbattimento delle sostanze inquinanti previsto dalla tabella C) allegata alla legge 319/ 1976 Sito esterno;
c) per gli scarichi di cui alla precedente lettera b), caratterizzati dalla presenza delle sostanze di cui al punto 10 delle tabelle a) e c) allegate alla legge n. 319/ 1976 Sito esterno (metalli e non metalli tossici totali - As. Cd. Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pv - Se - Zn), non sarà ammessa, di norma, a monte dell'impianto di pretrattamento, la miscelazione delle acque di raffreddamento e di quelle provenienti dagli usi civili, con quelle provenienti dai processi produttivi;
d) nel rilascio dell'autorizzazione all'attuazione dei programmi le Province ed il Comitato circondariale di Rimini delegati espleteranno opportuni interventi di coordinamento, ricercando all'uopo la collaborazione delle associazioni di categoria interessate, al fine di incentivare la realizzazione di impianti di trattamento a servizio di più insediamenti produttivi, ai fini soprattutto di perseguire il risparmio energetico.
Art. 5
Soggetti tenuti alla presentazione del programma
Sono tenuti alla presentazione del programma di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, i titolari degli insediamenti classificabili produttivi ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e della delibera del Consiglio regionale 17 marzo 1977, n. 856, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge. Sono fatte salve le implicazioni conseguenti alle determinazioni che il Comitato interministeriale di cui all'art. 17 della legge n. 650/ 79 Sito esterno dovrà adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 6
Sostituzione e revoca delle deleghe
In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta medesima.
La revoca delle funzioni regionali delegate è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 7
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti, fare espletare menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.
Art. 8
Spese per l'esercizio della delega
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.
Con deliberazione della Giunta regionale sarà stabilita, sentite le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(1), la ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione del bilancio 1980 e di quelli successivi tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività da esperire da parte di ciascun ente delegato. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento agli enti suddetti, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.
Art. 9
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1980 l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito nuovo capitolo di spesa sul relativo bilancio che verrà dotato di uno stanziamento di L.80.000.000. Per l'esercizio 1981 ed eventualmente per quelli successivi la spesa sarà autorizzata annualmente con la legge di bilancio.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dall'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 marzo 1980

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di inquinamento delle acque si vedano ora gli articoli 110-120 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

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