LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 20
INTEGRAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1971, n. 1 "ISTITUZIONE DEI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE"
(Legge di pura modifica all'art. 23 L.R. 27 dicembre 1971 n. 1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 26 marzo 1980
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
"Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1 gennaio 1974 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 marzo 1980