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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1980, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' " OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SpA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 28 marzo 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare alla Società per azioni " Officine Ortopediche Rizzoli - SpA " promossa dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia - Romagna, dall'Ente ospedaliero Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna e dalla Provincia di Bologna.
Art. 2
L'oggetto della società è il seguente:
a) l'attività produttiva strettamente connessa alla ricerca, alla sperimentazione e all'aggiornamento tecnologico;
b) tutte le operazioni e attività economiche produttive, economiche commerciali, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecniche, promozionali, connesse direttamente e indirettamente alla produzione ed alla commercializzazione, all'importazione e all'esportazione di semilavorati per ortopedia, di apparecchi per deambulazione, di protesi interne su misura e in serie, di apparecchi medicali ed elettromedicali, di articoli sanitari in genere;
c) la istituzione e la gestione di officine ortopediche, di filiali e di recapiti, di centri di riabilitazione funzionale, di centri di addestramento professionale per operatori sanitari, nonchè la consulenza tecnica in Italia e all'estero per la predisposizione e conduzione di tali iniziative;
d) l'assistenza svolta attraverso la rete delle filiali e dei recapiti e degli eventuali centri di riabilitazione.
Art. 3
Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società. Tali rappresentanti rispondono della loro attività al Consiglio regionale.
Art. 4
Con la presente legge si intendono approvati lo statuto e l'atto costitutivo della Società, allegati 1 e 2. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo tra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la Regione Emilia - Romagna, all'approvazione del medesimo con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 5
I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato allo scopo.
Art. 6
Al momento della costituzione della Società la Regione Emilia - Romagna sottoscriverà azioni per un importo complessivo di lire 99.000.000 del capitale sociale.
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, la Regione provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio 1980. La legge di rifinanziamento al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 indicherà la copertura necessaria e la conseguente autorizzazione di spesa.
Titolo I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA SOCI - OGGETTO - PARTECIPAZIONE - GESTIONE

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 marzo 1980

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