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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 103
Rendiconto generale della unità sanitaria locale
I risultati finali della gestione del bilancio della unità sanitaria locale sono dimostrati nel rendiconto generale della stessa.
Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione dell'assemblea generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.
Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della Giunta regionale.
Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati alle unità sanitarie locali dal piano sanitario regionale.
Della deliberazione della assemblea sul rendiconto generale è data notizia al tesoriere in quanto porti variazioni al carico e discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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