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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 107
Invio del conto consuntivo agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1° comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all'art. 32 della presente legge, intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione le risultanze complessive del conto consuntivo.
Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell'ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i Comuni.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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