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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 110
Rinvio alle norme di contabilità generale
Per quant'altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al DPR 19 giugno 1979, n. 421 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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