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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 22
Specificazione delle entrate
Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 21, le entrate sono ripartite in capitoli.
Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio.
Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ordine di successione della classificazione di cui al precedente art. 21 la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale, secondo i principi classificatori del precedente art. 21 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché ai principi di classificazione definiti al livello nazionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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