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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 23
Classificazione delle spese
Per il primo piano sanitario regionale le spese del bilancio annuale di previsione sono classificate analiticamente in titoli a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di mutui, contabilità speciali; in categorie secondo la classificazione economica; in sezioni secondo la classificazione funzionale in corrispondenza della similare classificazione adottata dal bilancio della Regione per il medesimo esercizio.
Ai fini specifici dell'art. 11, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le spese vengono ulteriormente classificate, ai fini economici, secondo le seguenti categorie:
TITOLO I -Spese correnti
Categoria 1ª-Spese per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale;
Categoria 2ª-Spese per il personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale;
Categoria 3ª-Spese per la qualificazione e l'aggiornamento del personale dipendente e convenzionato;
Categoria 4ª-Prestazioni sanitarie in convenzione;
Categoria 5ª-Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse;
Categoria 6ª-Acquisizione di beni e servizi;
Categoria 7ª-Altre spese di gestione;
Categoria 8ª-Trasferimenti;
Categoria 9ª-Spese per funzioni delegate;
Categoria 10ª-Fondi di riserva;
TITOLO II-Spese di investimento
Categoria 11ª-Beni immobili;
Categoria 12ª-Beni mobili;
TITOLO III-Rimborso di mutui
Categoria 13ª-Mutui passivi;
TITOLO IV-Contabilità speciali
Categoria 14ª-Partite di giro;
Categoria 15ª-Altre contabilità speciali.
Con la legge regionale di approvazione del secondo piano sanitario regionale sarà disciplinata la classificazione delle spese di cui al presente articolo, in relazione all'assetto organizzativo, nonché ai programmi delle unità sanitarie locali. A tal fine la classificazione in categorie, di cui al precedente secondo comma, sarà riportata all'interno di una classificazione funzionale in rubriche per ogni unità funzionale organizzativa, ed in programmi.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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