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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 27
Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale provvede all'aggiornamento dei residui e del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente nonché all'aggiornamento della giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, fermo restando il vincolo di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente all'assemblea generale da parte del comitato di gestione.
In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in maniera proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni singoli o associati o delle comunità montane e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano sanitario regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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