LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Art. 28
(sostituito da art. 2 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)
Variazioni di bilancio
L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni, nonché per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.
Entro la data di cui al comma precedente il comitato di gestione delibera le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in conseguenza di assegnazioni vincolate o finalizzate.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.