LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Art. 30
(aggiunto comma 3 da art. 4 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)
Anticipazioni di cassa
È vietato, ai sensi dell'art. 50, comma 1°, punto 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del fondo sanitario assegnato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.
In presenza di trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di ammontare inferiore alle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il ripiano può avvenire anche in data successiva al 31 dicembre, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.