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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 30
Anticipazioni di cassa
È vietato, ai sensi dell'art. 50, comma 1°, punto 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del fondo sanitario assegnato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.
In presenza di trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di ammontare inferiore alle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il ripiano può avvenire anche in data successiva al 31 dicembre, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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