Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 35

(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 27 novembre 1981 n. 40)

Tesoreria della unità sanitaria locale
L'Unità Sanitaria Locale provvede all'attività di tesoreria, affidandone di norma la gestione all'istituto di credito tesoriere del Comune Capoluogo della Unità Sanitaria Locale nel caso in cui sia costituita l'associazione dei Comuni ai sensi dell'Art. 1 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1; ovvero, all'Istituto tesoriere della Comunità Montana, ove la delimitazione territoriale di quest'ultima coincida con quella dell'Unità Sanitaria Locale, per la durata dei contratti di tesoreria medesimi. L'affidamento ad istituto di credito diverso o a più istituti di credito associati è possibile qualora il tesoriere del Comune Capoluogo e della Comunità Montana non aderiscano alle condizioni generali stabilite a norma dell'ultimo comma del presente articolo, ovvero qualora sussistano validi motivi di carattere economico od organizzativo per l'adozione di una soluzione diversa dalla norma e di essi si fornisca ampia esposizione nel contesto dell'atto di affidamento.
Qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale di norma il servizio di tesoreria di una di esse è affidato al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali dello stesso comune può essere affidato ad istituti di credito di diritto pubblico o ad istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica, singoli od associati.
L'istituto cui sarà affidata la gestione dovrà:
1) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente l'attività di tesoreria, nonché quella di deposito dei titoli e dei valori di proprietà della unità sanitaria locale o depositati da terzi a favore della unità sanitaria medesima;
4) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa della unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.
All'affidamento del servizio di tesoreria l'unità sanitaria locale provvede sulla base di condizioni generali di affidamento del servizio stesso approvate dal consiglio regionale, sentita l'ANCI regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

Espandi Indice