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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 36
Forma dei titoli di entrata e di spesa e modalità di pagamento
Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese l'unità sanitaria locale provvede nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 del regolamento 9 dicembre 1978, n. 49 di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 "Istituzione del Servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna".
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio- programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonché i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, sono emessi d'ufficio dal servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale con il solo visto del titolare di detto servizio o di chi lo sostituisce.
Gli ordinativi di pagamento, gli assegni ed i buoni emessi dai funzionari delegati della unità sanitaria locale saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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