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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 39
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla unità sanitaria locale, tramite il tesoriere.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile del servizio bilancio- programmazione finanziaria o da chi legittimamente lo sostituisce, salvo quanto disposto per gli elenchi di entrata ricorrenti nel precedente art. 36.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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