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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 51

(sostituiti rubrica e comma 1 da art. 1 L.R. 30 gennaio 1989 n. 4)

Termini di pagamento delle fatture
1. Nei contratti per la fornitura di beni e servizi l'Unità sanitaria locale non può includere clausole di pagamento di forniture superiori al termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale della unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.
L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Il pagamento per contanti o contro-assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi della unità sanitaria locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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