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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 56
Riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento
1. Scaduti i termini contrattualmente stabiliti per il pagamento delle forniture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
2. Fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, determinata con le modalità di cui all'articolo 51 sono dovuti gli interessi legali maturati alla data di emissione del mandato.
3. A decorrere dal 180° giorno dalla data di cui al comma 2, fino alla data di emissione del mandato, sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri del Tesoro e per i Lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici.
4. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.
5. Alla liquidazione degli interessi si provvede su presentazione di fattura da parte del fornitore o del soggetto cui il credito sia stato eventualmente trasferito con le forme previste dal primo comma dell'articolo 55.
6. I creditori titolari di rapporto convenzionale regolamentato da specifica normativa di legge ovvero da accordi nazionali e regionali per la fissazione di rette e tariffe corrispondenti a prestazioni di carattere sanitario, hanno diritto al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento da fissare e corrispondere con le modalità previste in apposite intese stipulate regionalmente con le associazioni di categoria interessate ed entro i limiti del tasso annualmente accertato di cui al comma 3 del presente articolo.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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