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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 57
Funzionari delegati
In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggior autonomia operativa a strutture organizzative interne dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può disporre con provvedimento motivato la liquidazione ed il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o di centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui ai successivi articoli 58 e 59, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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