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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 59

(aggiunto comma dopo il comma 1 da art. 1 L.R. 5 maggio 1990 n. 38)

Modalità e procedure per la gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati
Le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati della unità sanitaria locale, fermo restando quanto altrimenti disposto dai precedenti articoli 57 e 58, sono le stesse previste per i funzionari delegati della Regione Emilia-Romagna dall'apposito regolamento 9 dicembre 1978, n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati", se ed in quanto applicabili in relazione anche alle specifiche esigenze delle singole unità sanitarie locali.
Il funzionario delegato può ordinare il pagamento di spese a mezzo "ordinativi di pagamento" previsto dal Regolamento 9 dicembre 1978, n. 50, anche in deroga alle condizioni previste dall'art. 6 del citato regolamento, purché autorizzato da specifico atto motivato del Comitato di gestione. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sull'istituto o istituti tesorieri.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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