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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 6
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, fino alla concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma del precedente art. 5 ed il totale delle spese già predeterminate previste a norma del presente articolo.
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate, all'interno delle classificazioni di cui al successivo art. 7, le spese correnti, le spese per investimenti, le spese per l'ammortamento dei mutui già contratti.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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