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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 61

(sostituito comma 4 da art. 6 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)

Gestione delle casse economali
Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l'intero ammontare al tesoriere.
I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 60 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principii della responsabilità contabile.
È vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese di economato.
Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente articolo 60 non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo degli stanziamenti di parte corrente dell'esercizio.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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