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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 8
Programmi di spese di sviluppo
I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi dall'unità sanitaria locale, per il conseguimento di obiettivi specificamente indicati nell'ambito del piano sanitario regionale.
Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:
1) l'arco temporale di durata del programma, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
2) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del programma;
3) i servizi interessati all'attuazione del programma, nonché le eventuali misure organizzative necessarie per l'attuazione del medesimo;
4) gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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