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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 83
Contenuto dell'inventario e consegnatari dei beni
Gli inventari per i beni di cui all'art. 82 debbono contenere:
1) la denominazione, la descrizione, l'uso cui sono destinati ed il luogo ove i singoli beni si trovano;
2) gli eventuali dati catastali;
3) il numero progressivo di carico;
4) l'unità di misura.
I beni immobili e mobili destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle unità sanitarie locali, compresi i servizi amministrativi e generali, sono affidati a consegnatari responsabili.
La consegna dei beni immobili e mobili agli agenti responsabili deve risultare da apposito verbale di consegna da essi firmato.
Il regolamento interno dell'unità sanitaria locale deve determinare l'individuazione dei consegnatari responsabili, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere ed il modo di rendere conto della loro gestione. Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, debbono essere dati in consegna al tesoriere.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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