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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 84
Gestione dei beni di consumo
Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:
1) i materiali sanitari ed i prodotti farmaceutici;
2) i materiali economali;
3) i materiali tecnici.
La Giunta regionale determina i magazzini di assegnazione, le procedure relative alle registrazioni ed al contenuto delle schede di magazzino, nonché i criteri di valutazione.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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