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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 86
Gestione dei magazzini
Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.
Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.
La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 83, 3° comma. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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