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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 88
Minusvalenze e plusvalenze
I magazzini possono rilevare minusvalenze e plusvalenze dovute sia a variazioni dei prezzi sia ad altre cause.
In tali casi si procede alla verifica del risultato contabile del magazzino rilevando contemporaneamente la percentuale della minusvalenza o della plusvalenza sul totale.
Le minusvalenze e plusvalenze che potranno verificarsi a fine esercizio o alle scadenze indicate nell'art. 85, 4° comma, comportano, rispettivamente, una diminuzione ed un aumento in percentuale dei singoli costi dei centri attivati pari alla percentuale di incidenza della minusvalenza o plusvalenza verificatasi nelle gestioni dei magazzini.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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