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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 89
Controllo dell'equilibrio di gestione
Per i fini previsti dall'art. 11, 2° comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le unità sanitarie locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazione dei costi relativi alle prestazioni erogate secondo le indicazioni della Giunta regionale.
La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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