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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 90
Contabilità per centri di costo ed attivazione dei medesimi
La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori d'impiego diretto.
L'attivazione dei centri di costo dovrà consentire:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;
b) l'elaborazione su base regionale di standards di riferimento.
L'attivazione di centri di costo obbligatori è disposta dalla Giunta regionale con proprio atto contenente le norme di rilevazione e le unità sanitarie interessate.
Ai sensi dell'art. 50, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l'attivazione di ulteriori centri di costo.
La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata al servizio bilancio-programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Il responsabile del predetto servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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